Art. 11.
(Soppressione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile).

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, è abrogato.
      2. Ai sensi di quando disposto dall'articolo 9, comma 1, il personale dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, è trasferito al Garante, unitamente alle dotazioni finanziarie previste dalla legislazione vigente per il funzionamento del medesimo Osservatorio.